LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1988
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 10
 Modalità per l' attuazione degli interventi
sugli edifici pubblici e ad uso pubblico
1. Le domande intese ad ottenere il contributo in conto capitale per la riparazione strutturale e l' adeguamento antisismico degli edifici di cui all' articolo 6, comma 3, devono pervenire alla Segreteria generale straordinaria nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La domanda è corredata di un progetto di massima delle opere da realizzare ai fini della assegnazione dei fondi di cui all' articolo 13, comma 3, lettera a). Dell' avvenuta assegnazione è data comunicazione al soggetto interessato.
3. Il contributo è concesso dalla Segreteria generale straordinaria previa presentazione del progetto esecutivo approvato ai sensi dell' articolo 14 e, limitatamente agli interventi di cui all' articolo 6, comma 3, lettera b), di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione dell' immobile all' uso pubblico per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. I fondi occorrenti per gli interventi di cui all' articolo 6, comma 3, lettera b), sono messi a disposizione dei Sindaci, quali funzionari delegati, con ordini di accreditamento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
5. Per gli edifici di cui all' articolo 6, comma 3, lettere a) e c), i fondi occorrenti sono messi a disposizione dei legali rappresentanti degli enti interessati, quali funzionari delegati, con le modalità di cui al precedente comma 4.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 95, comma 1, L. R. 50/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, comma 1, L. R. 48/1991
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 46, comma 1, L. R. 40/1996
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 7, L. R. 13/1998