LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VIII
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 83
 Contributo regionale
sulle operazioni di locazione finanziaria
1. La percentuale del contributo di cui all' articolo 1, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificata dall' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, viene rideterminata nella misura del 20 per cento.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. La percentuale di contributo di cui all' articolo 5, comma 4, della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, viene rideterminata nella misura del 20 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai contributi per i quali sia già stato emesso il relativo decreto di concessione prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 84 (Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)
 
Art. 85

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 85, comma 1, L. R. 25/1989
2Articolo abrogato da art. 220, comma 2, L. R. 5/1994
Art. 86

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 87
 Limite di spesa di cui all' articolo 3
della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57
1. È elevato a 75 milioni di lire, IVA esclusa, il limite previsto dall' articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, successivamente modificato dall' articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75, e dall' articolo 45 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25.
Art. 88

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 89

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 90

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 91
 Copertura finanziaria
1. Il totale delle spese autorizzate con gli articoli dall' 1 al 24, con gli articoli dal 26 al 71 e con gli articoli 74, 75 e 76, pari a lire 375.610 milioni, suddivise in ragione di lire 134.620 milioni per l' anno 1988, di lire 98.890 milioni per l' anno 1989 e di lire 142.100 milioni per l' anno 1990, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 92
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1988.