LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 Disposizioni comuni alle leggi regionali 20 giugno 1977,
n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive
modificazioni ed integrazioni
Art. 27
 
1. Il termine per l' emissione da parte del Sindaco del provvedimento di diniego del contributo o di accoglimento di massima della relativa domanda è fissato in mesi sei decorrenti dalla data di presentazione di quest' ultima, salvo che l' organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, nel qual caso il termine semestrale è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione, da parte dell' organo stesso, della documentazione richiesta.
2. 
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 24/1989
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 37/1993
3Comma 2 abrogato da art. 52, comma 2, L. R. 37/1993
Art. 28
 
1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi del quinto comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell' articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora il decesso del richiedente sia avvenuto anteriormente alla predetta data.
2. Le domande eventualmente ripetute dai soggetti legittimati, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili sono fatte salve a tutti gli effetti.
Art. 29
 
1. Nei casi in cui l' adozione da parte dell' Autorità giudiziaria di provvedimenti cautelari, o comunque limitativi della libera disponibilità del cantiere, impedisca lo svolgimento degli interventi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, gli interessati che, a causa di tale impedimento, siano incorsi nella decadenza dai contributi, per inutile decorso dei termini di ultimazione dei lavori, prima della cessazione dell' efficacia del provvedimento limitativo, possono chiedere di essere riammessi agli stessi benefici dai quali sono decaduti con domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data in cui sono messi in grado di continuare i lavori.
2 Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, ad eccezione del termine per l' esecuzione dei lavori indicato all' ottavo comma, che è fissato in un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riammissione.
Art. 30
1. Qualora a seguito degli eventi sismici si siano determinate impreviste infiltrazioni d' acqua dal terreno tali da impedire l' utilizzazione a fini abitativi degli edifici riparati o ricostruiti, la Segreteria generale straordinaria, su domanda degli interessati, è autorizzata in alternativa, anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti:
a) ad intervenire direttamente adottando le soluzioni tecniche ritenute più opportune;
b) a concedere un contributo in conto capitale pari al costo delle opere di progetto ritenute ammissibili. Sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, nei limiti della tariffa professionale.

2. Per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, sono disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. I fondi accreditati affluiscono alla contabilità speciale istituita dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.
3. Nell' ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 l' erogazione dei contributi ha luogo:
a) in ragione del novanta per cento dell' importo del contributo concesso, dopo l' accertamento dell' avvenuto inizio dei lavori;
b) per la parte residua, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della conformità al progetto delle opere realizzate.

4. I termini per la presentazione delle domande previste dal comma 1 sono stabiliti in novanta giorni decorrenti rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli eventi già accertati e dal relativo accertamento in ogni altro caso.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 80, comma 2, L. R. 50/1990
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 80, comma 1, L. R. 50/1990
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 81, L. R. 50/1990
4Integrata la disciplina del comma 3 da art. 81, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, L. R. 48/1991
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996