LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 22

Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall' articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all' articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
150.01 - Iniziativa legislativa popolare
150.02 - Referendum

TITOLO IV
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30
 
1. Gli adempimenti attribuiti dalla presente legge alla Regione che non siano di competenza degli uffici del Consiglio regionale sono curati dalla Direzione regionale degli enti locali.
Art. 31
 
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, e della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora sia stata dichiarata la regolarità di una richiesta ai sensi dell' articolo 10 della presente legge, le spese per l' autenticazione delle firme nel numero prescritto dallo Statuto, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l' autentica ai segretari comunali sono rimborsate dalla Regione; le spese devono essere documentate a mezzo di quietanze rilasciate dai percipienti.
3. Per ottenere il rimborso di tali spese i promotori devono farne domanda scritta alla Giunta regionale, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio; tale domanda deve essere presentata unitamente alla richiesta del referendum.
4. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari, nonché quelle previste dai commi 2 e 3 fanno carico alla Regione.
Art. 32
 
1. Per gli oneri previsti dall' articolo 31, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - << per memoria >> - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione I - il capitolo 1905 (1.1.152.1.01.01.) con la denominazione: << Spese per l' effettuazione del referendum popolare e del referendum abrogativo di leggi regionali di cui agli articoli 7 e 33 dello Statuto - (spesa obbligatoria) >>.
2. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 1905 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 33
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.