LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 22

Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall' articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all' articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
150.01 - Iniziativa legislativa popolare
150.02 - Referendum

Art. 31
 
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, e della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora sia stata dichiarata la regolarità di una richiesta ai sensi dell' articolo 10 della presente legge, le spese per l' autenticazione delle firme nel numero prescritto dallo Statuto, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l' autentica ai segretari comunali sono rimborsate dalla Regione; le spese devono essere documentate a mezzo di quietanze rilasciate dai percipienti.
3. Per ottenere il rimborso di tali spese i promotori devono farne domanda scritta alla Giunta regionale, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio; tale domanda deve essere presentata unitamente alla richiesta del referendum.
4. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari, nonché quelle previste dai commi 2 e 3 fanno carico alla Regione.