LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1988
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 18
 Subingresso nel procedimento
1. In caso di decesso del richiedenti i benefici della presente legge prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale, ai sensi dell' articolo 15, o del contributo in annualità costanti, ai sensi dell' articolo 16, la domanda intesa ad ottenere i contributi che sarebbero spettanti al << de cuius >> può essere ripetuta, entro sei mesi dall' evento, dal successore per causa di morte al quale è devoluta la proprietà dell' immobile.
2. Se più sono i successori per causa di morte nella titolarità dell' immobile, la facoltà di ripetere la domanda è data ad uno qualsiasi di essi, che deve agire anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei contitolari.
3. In caso di decesso del comproprietario richiedente, sono preferiti ai successori per causa di morte dello stesso nella titolarità dell' immobile gli altri comproprietari non istanti che hanno ripetuto la domanda entro sei mesi dall' evento.
4. La facoltà di subentrare, in luogo del richiedente, nel procedimento non ancora definito con l' emissione del decreto di concessione dopo la scadenza dei termini utili di cui agli articoli 10 e 11 per la presentazione delle domande di contributo è esclusa nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:
a) degli acquirenti per atto tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, del diritto di proprietà sull' immobile;
b) dei cessionari per atto tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, di quote di proprietà sull' immobile;
c) degli assegnatari dell' immobile a seguito di divisione.

4 bis. In caso di vendita e assegnazione giudiziali dell'immobile, il soggetto assegnatario subentra sia nei procedimenti non ancora definiti, sia nei ratei di contributo non ancora riscossi.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 69, L. R. 37/1993
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, L. R. 40/1996
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 18, L. R. 13/1998
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 138, comma 19, L. R. 13/1998
5Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 24/2005
6Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 10, comma 2, L. R. 24/2005