LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 20
 
1. Al personale regionale assunto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, spetta, a decorrere dalla data di assunzione, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nelle misure e con le decorrenze stabilite dall' articolo 25, primo comma, della medesima legge regionale.
2. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma del' articolo 23 ed al primo comma dell' articolo 26 della sopracitata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di assunzione del dipendente.
3. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per << stipendio in godimento >> e per << stipendio iniziale >> s' intende lo stipendio iniziale previsto per la qualifica d' appartenenza dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in vigore alla data di assunzione.