LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 Distribuzione del gas metano
(programma 1.6.1.)
Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera a) della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1 miliardo.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
L' onere di lire 3 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 3093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b) della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 3095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
I Comuni o loro consorzi e le Comunità montane che intendono usufruire dei contributi di cui alla legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono presentare domanda e beneficiare dei contributi medesimi anche se alla data di presentazione della domanda stessa abbiano già iniziato i lavori ammissibili ai contributi della citata legge regionale.