LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 66
Nell' articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1986, n. 20, viene aggiunta, alla fine del primo comma, la seguente locuzione: << ..., nonché per interventi in materia socio - assistenziale ai sensi di quanto previsto nel secondo comma del successivo articolo 11. >>.
Nel secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1986, n. 20, dopo le parole << ... citate al precedente comma >> va inserita la locuzione << ..., nonché di quanto previsto all' articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 23 giugno 1984, n. 31,... >>.