LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 37
 Cooperative di produzione e lavoro
(programma 3.4.3.)
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione dei Consorzi regionali di garanzia fidi costituiti tra cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi, istituito con la legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, con l' ulteriore importo di lire 1.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.