LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1987, n. 18

Modifiche ed integrazioni ai Capi II, III e VI della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, concernenti interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, concernente contributi sulle operazioni di locazione finanziaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/06/1987
Materia:
220.01 - Industria
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 8
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 4, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1987, per progetti da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 21 - Programma 3.2.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 7687 (2.1.242.3.10.28) con la denominazione: << Finanziamenti o contributi a centri di ricerca che operano nei settori di cui al secondo comma dell' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, per la realizzazione di progetti nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.
3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7681 del precitato stato di previsione della spesa, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 2 febbraio 1987.
4. Sul precitato capitolo 7687 viene, altresì, iscritto, lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.200 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 7681 del medesimo stato di previsione.