LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1987, n. 10

Interventi straordinari per le cooperative danneggiate dall' afta epizootica. Norme di modifica e integrazione di leggi in materia di agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1987
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 14
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 11 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1987.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito, alla Rubrica n. 20, programma 3.1.5, spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione X - il capitolo 7416 ( 2.1.154.2.10.10 ) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per approvvigionare di foraggi e mangimi gli allevatori dei Comuni nei quali, conseguentemente all' incidente nucleare di Chernobyl, sia stato vietato l' utilizzo del foraggio raccolto in zona >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1987.
3. Al predetto onere di lire 50 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7486 dello stato di previsione precitato: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 7 del 20 gennaio 1987.
4. Sul predetto capitolo 7416 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, cui si fa fronte prelevamento, di pari importo, dal precitato capitolo 7486 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.