LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1987, n. 10

Interventi straordinari per le cooperative danneggiate dall' afta epizootica. Norme di modifica e integrazione di leggi in materia di agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1987
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 10
1. Per la mancata commercializzazione - a seguito di ordinanza della competente autorità - di animali riscontrati contaminati da radioattività dopo il 2 maggio 1986, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli allevatori dei medesimi ed alle cooperative tra gli stessi costituite una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato dei capi distrutti.
2. La medesima indennità potrà essere corrisposta anche nel caso che gli animali, anziché essere distrutti, siano destinati ad alimentazione zootecnica; in tal caso dovrà essere dedotto il ricavato da tale utilizzazione.
3. L' indicazione del valore di mercato di ciascun capo è effettuata dal Direttore dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio, sentita l' Associazione provinciale degli allevatori e il responsabile del settore veterinario dell' Unità sanitaria locale capoluogo di provincia.
4. Ai fini della concessione della provvidenza di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell' articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 44.
5. Gli oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 7486 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.