LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1987, n. 10

Interventi straordinari per le cooperative danneggiate dall' afta epizootica. Norme di modifica e integrazione di leggi in materia di agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1987
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 1
1. Per sovvenire alla situazione di difficoltà e di pesantezza economica nella quale versano le cooperative esercenti attività di allevamento del bestiame che ricadono nei territori dichiarati zona infetta da afta epizootica dai Sindaci competenti oppure zona di protezione da afta epizootica con le ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 0344/Pres. del 29 luglio 1986, n. 0363/Pres. del 6 agosto 1986 e n. 0387/Pres. del 25 agosto 1986, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle suddette cooperative prestiti agrari di soccorso della durata di cinque anni, oltre al periodo di preammortamento, con le disponibilità della sezione speciale del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I prestiti saranno commisurati in base alle spese di gestione quali risultano dall' ultimo bilancio approvato, deducendo l' importo di eventuali prestiti agevolati negli interessi conseguiti nell' annata in corso per sopperire alle medesime spese di conduzione e/o gestione aziendale.
3. La provvidenza di cui ai commi precedenti potrà, altresì, essere concessa - prescindendo dall' ubicazione della sede sociale - alla cooperativa agricola per la valorizzazione e commercializzazione del bestiame da carne vivo nonché per la macellazione, la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione delle carni costituita ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18.
4. La Giunta regionale stabilirà per la provvidenza di cui al presente articolo, con proprie deliberazioni, le procedure per la presentazione delle domande nonché l' importo da concedere a prestito che, comunque, non potrà essere superiore a lire 250 milioni per ciascuna cooperativa; alle operazioni di prestito si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per la concessione della provvidenza prevista dal presente articolo si prescinde dalle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.