LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 51

Interventi finanziari nonché modifiche ed integrazioni di leggi regionali concernenti il settore del commercio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/1986
Materia:
220.02 - Commercio

Art. 1
 
Con riguardo alle operazioni di finanziamento alle imprese del settore del commercio, previste dall' articolo 2, quarto comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in accoglimento delle domande validamente presentate ai fini previsti dal citato comma, un contributo una tantum pari al totale delle quote non erogate.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata con riguardo alle rate scadute dei mutui che, ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono stati ammessi a contributo dalla Giunta regionale o in ordine ai quali è stato emesso formale decreto di concessione di contributo, a concedere un contributo una tantum corrispondente all' ammontare delle quote scadute e non pagate.