LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 1986, n. 12

Intervento regionale a favore della << Conferenza permanente mediterranea di studi sulla cooperazione internazionale >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/04/1986
Materia:
110.03 - Attività regionale all'estero
110.06 - Attività istituzionali e promozionali

Art. 3
 
Per l' ottenimento della sovvenzione di cui all' articolo 1 a titolo di concorso nelle spese di funzionamento e nelle spese necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo articolo, relativamente all' anno 1986, l' associazione dovrà presentare il bilancio preventivo per l' anno stesso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La sovvenzione di cui al precedente comma può essere destinata anche alla copertura di spese sostenute dalla associazione nel corso dell' anno 1985 per le finalità di cui all' articolo 1.