LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56

Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1985
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
230.01 - Organizzazione turistica
430.05 - Trasporti a fune

TITOLO I
 AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE
DI UNA SOCIETÀ PER LO SVILUPPO TURISTICO
DELLE AREE MONTANE DELLA REGIONE
FRIULI - VENEZIA GIULIA
Art. 1
In considerazione della rilevanza economica ed occupazionale che assumono per il Friuli - Venezia Giulia le iniziative turistiche, l' Amministrazione regionale è autorizzata a prendere l' iniziativa della costituzione, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2458 del codice civile, di una società per azioni avente lo scopo di concorrere, nel quadro della politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 129, L. R. 1/2005
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 103, L. R. 22/2007
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 17/2011
Art. 2
 
Per il perseguimento delle finalità di cui all' articolo precedente, la società potrà procedere:
a) all' acquisizione in proprietà o in uso a qualsiasi titolo e alla cessione di impianti di risalita e relative pertinenze nonché di piste da sci;
b) alla progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti di risalita e relative pertinenze nonché di piste da sci;
c) all' acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture, strutture anche ricettive, situate o da situarsi nelle aree adiacenti quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze.

Per l' attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare, con la sola esclusione della raccolta del risparmio o dell' esercizio del credito nelle forme soggette all' applicazione della legge 7 marzo 1938, n. 141.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 63/1986
2Parole aggiunte al primo comma da art. 92, comma 1, L. R. 25/1989
Art. 3
 
L' autorizzazione all' Amministrazione regionale, per la costituzione della società per il turismo, è concessa alla condizione che l' iniziativa possa essere attuata con l' osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) che la Regione assuma e conservi nella costituenda società una posizione maggioritaria, in modo che la partecipazione di altri soggetti economici e finanziari tra cui la Friulia SpA di Trieste, eventuali istituti di credito e privati operatori non abbia mai a superare, complessivamente, la misura del 49% del capitale sociale;
b) che lo statuto della costituenda Società riservi all' Assemblea la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e che la nomina del Presidente del Collegio sindacale sia riservata alla Giunta regionale;
c) che gli interventi di cui all' articolo 2 siano attuati nei territori compresi negli ambiti turistici nn. 4, 5 e 6 individuati nell' allegato << A >> alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 10;
d) che la gestione degli impianti sia, di norma, affidata a privati singoli o associati, anche in forma cooperativa.

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 26/1991
2Parole sostituite al primo comma da art. 17, comma 1, L. R. 8/1993
Art. 4
 
Per le finalità del precedente art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo.