LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 1985, n. 34

Modifica degli articoli 32 e 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, concernente: << Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 2
 
L' articolo 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 è sostituito dal seguente:
<< Art. 43
 
Ai componenti delle Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo, ad eccezione di quella di cui all' articolo 29, competono i compensi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
Ai componenti competono, oltre al trattamento di cui al precedente comma, un compenso di lire 3.000 per ogni soggetto visitato e di lire 5.000 per visite domiciliari, nonché il rimborso delle spese di viaggio e l' indennità di missione se e in quanto dovuti.
I compensi di cui ai commi precedenti competono altresì al personale del Servizio sanitario regionale che sia componente o segretario delle medesime Commissioni solo se le prestazioni dell' attività sia stata svolta fuori del normale orario di lavoro o comunque con carico di recupero. >>