LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1985, n. 30

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi nei settori economici
Art. 15
 Proprietà contadina
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 700 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2014.
L' onere di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento in termini di competenza viene, conseguentemente, elevato di lire 2.100 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 2014 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 16
 Centro regionale per la fecondazione artificiale
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia un finanziamento straordinario per il concorso sulle spese di gestione che il Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate sostiene per la conduzione dell' azienda agricola già di spettanza del soppresso << Ente nazionale per le tre Venezie >>, di cui all' articolo 10 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IV - il capitolo 2321 con la denominazione: << Finanziamento straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per il concorso nelle spese di gestione sostenute dal Centro regionale per la fecondazione artificiale per la conduzione dell' azienda agricola dell' ex << Ente nazionale per le tre Venezie >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Per le finalità previste dal terzo comma dell' articolo 10 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7512 con la denominazione: << Finanziamenti all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per la copertura delle spese relative alle scorte vive e morte destinate all' avviamento del centro zootecnico sperimentale - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 18
 Ente per la zona industriale di Trieste
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo di dotazione dell' Ente per la zona industriale di Trieste, di cui all' articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, con un' assegnazione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7938 con la denominazione: << Integrazione del fondo di dotazione dell' Ente per la zona industriale di Trieste per l' assolvimento dei compiti istituzionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.
Art. 19
 Contributo sugli interessi per investimenti
delle imprese commerciali
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, ed allo scopo di consentire l' accoglimento delle domande presentate a tutto il 15 agosto 1984, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 700 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza viene, conseguentemente elevato di lire 2.100 milioni.
Al predetto onere di lire 2.100 milioni si fa fronte:
- per lire 700 milioni (relativi all' anno 1985) mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6992 << Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del medesimo stato di previsione;
- per le restanti lire 1.400 milioni (relative agli anni 1986 e 1987) mediante storno, di pari importo dal capitolo 6990 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> del già citato stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 20
 Ripiano disavanzi Aziende autonome del turismo
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Friuli - Venezia Giulia un finanziamento straordinario al fine di ripianare i disavanzi finanziari di gestione accertati al 31 dicembre 1984.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 2921 con la denominazione: << Finanziamento straordinario alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Friuli - Venezia Giulia per il ripiano dei disavanzi finanziari di gestione accertati al 31 dicembre 1984 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l' anno 1985.