LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 luglio 1985, n. 27

Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente << Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/07/1985
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

Art. 13
 
L' articolo 14 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 14
 Scambio di dati e informazioni tra l' Ufficio di piano e
le Province
L' Ufficio di piano fornisce alle Province ogni utile elemento conoscitivo per la predisposizione dei progetti di cui al precedente articolo.
Le Province sono tenute a fornire all' Ufficio di piano tutte le informazioni e i dati necessari ai fini degli adempimenti istruttori previsti per l' inserimento dei progetti da esse predisposti nella proposta di Piano regionale di sviluppo. >>