LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

TITOLO IV
 NORME A CARATTERE FINANZIARIO
Art. 46
 Modificazioni dell' articolo 67 della legge regionale
29 gennaio 1985, n. 8
La denominazione ed il primo comma dell' articolo 67 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, vengono così sostituiti:
 << Finanziamento straordinario al Comune di Arta Terme

Art. 47
 Contributo straordinario a favore del Comune di Bagnaria
Arsa per l' attuazione dell' articolo 7 della legge
11 novembre 1982, n. 828, concernente gli interventi
connessi alla realizzazione dello scalo ferroviario di
Cervignano del Friuli
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Bagnaria Arsa un contributo straordinario, fino alla concorrenza dell' importo di lire 260.000.000, per l' acquisizione delle aree necessarie al realizzo di un progetto di riuso e riassetto urbanistico ambientale di terreni già utilizzati a cava destinata al reperimento di inerti per la realizzazione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli.
Art. 48
 Finanziamento straordinario a favore dello IACP di
Tolmezzo a fronte dei maggiori oneri maturati
nei programmi costruttivi
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo IACP di Tolmezzo un finanziamento straordinario di lire 1.200.000.000, a fronte di maggiori oneri maturati nei programmi costruttivi dell' Istituto.
La concessione e contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma precedente ha luogo con unico provvedimento sulla base di apposita richiesta dell' Istituto, corredata da una relazione - approvata dalla Commissione tecnica di cui all' articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 - che evidenzi, per ogni intervento costruttivo, i superi di spesa non coperti da contributo regionale o statale.
Per gli interventi non conclusi, la relazione conterrà l' indicazione del supero di spesa previsto.
Nel caso di cui al comma precedente, nonché nel caso di sopravvenienza di contributi statali allo stesso titolo integrativo, lo IACP dovrà riversare in conto entrata del bilancio della Regione la eventuale differenza tra il finanziamento corrisposto ai sensi del primo comma e quello spettante a seguito della liquidazione definitiva della spesa ammessa a contributo.
Art. 49
 Intervento straordinario a favore delle organizzazioni
dei pescatori sportivi in acque interne
nel Friuli - Venezia Giulia
L' Amministrazione regionale è autorizzata a somministrare un contributo una tantum alle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne più rappresentative nel Friuli - Venezia Giulia, non beneficianti dei proventi derivanti dalle soprattasse sulle licenze di pesca in acque interne.
Le organizzazioni dei pescatori, per essere riconosciute quali più rappresentative della categoria ai sensi della presente legge, devono essere legalmente costituite con atto notarile e rappresentare almeno il due per cento dei pescatori residenti nella regione.
A tal fine le organizzazioni interessate devono far pervenire all' Amministrazione regionale la documentazione di cui al secondo comma dell' articolo 34 del regolamento di esecuzione della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, approvato con DPGR 16 novembre 1972, n. 04003/ Pres., come modificato dal DPGR 30 maggio 1983, n. 0244/Pres.
Art. 50
 Modificazioni dell' articolo 12 della legge regionale
29 gennaio 1983, n. 14,
riguardante incentivi alle imprese artigiane
Il contributo straordinario concesso all' ESA con l' articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, per le finalità di cui all' articolo 7 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, potrà essere utilizzato, dall' ESA medesimo, in misura non superiore al 50%, per le finalità di cui al terzo comma, punto uno, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, introdotto dall' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 e modificato dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, in favore di imprese artigiane, cooperative artigiane e consorzi fra imprese artigiane aventi sede nelle zone terremotate.