Art. 53
Nei casi di richiesta di intervento pubblico, ai sensi dell'
articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché dei casi di delega conferita al Comune, ai sensi dell'
articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, i soggetti interessati possono mutare la forma di intervento scelta, optando per quella privata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché l' intervento originariamente richiesto non abbia già avuto inizio di esecuzione con la stipulazione del contratto di appalto.
Eventuali spese di progettazione, sostenute per conto dell' interessato, dovranno essere recuperate, a meno che l' interessato medesimo non intenda utilizzare in proprio il progetto; in quest' ultimo caso il relativo costo sarà detratto dal contributo spettantegli.
Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi è fissato al 31 dicembre 1985.
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 36/1985
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 66, terzo comma, L. R. 55/1986
4Integrata la disciplina del terzo comma da art. 66, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 55, L. R. 26/1988
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, L. R. 26/1988
7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 5, comma 1, L. R. 24/1989
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 28, L. R. 13/1998