LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 8
 
Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi dell' articolo 18, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga oltre 18 mesi dopo la data di emissione del decreto di concessione dei contributi stessi, per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario, i contributi saranno rideterminati applicando i criteri di aggiornamento più favorevoli dell' anno precedente l' erogazione.
Eventuali integrazioni di contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno disposte, su conforme domanda degli interessati, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.