Art. 4
Al fine di promuovere sull' intero territorio regionale lo studio e la ricerca scientifica concernenti la fauna stanziale e migratoria, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato provinciale della caccia competente per territorio, può procedere alla costituzione di osservatori faunistici, affidandone la gestione ai Comitati provinciali della caccia.
Nelle oasi di protezione di cui alla presente legge e nei parchi istituiti, ai sensi della
legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, la proposta di costituzione di cui al primo comma del presente articolo spetta agli enti gestori, sentito il Comitato provinciale della caccia competente per territorio.
Le modalità per la costituzione e l' esercizio degli osservatori faunistici vengono definite su indicazione dell' Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna.
Gli enti gestori degli osservatori faunistici, per la gestione degli stessi, possono anche convenzionarsi con operatori ed organismi del settore.
Per osservatorio faunistico si intende una struttura fissa dotata di attrezzature idonee alla ricerca scientifica nel settore della fauna selvatica, in particolare per quanto concerne censimenti, marcature, rilevamenti di dati biometrici, biologici ed etologici.