LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1984, n. 43

Integrazione di contributi per programmi di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1984
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo una tantum integrativo fino a lire 5 milioni per alloggio alle cooperative ammesse a contributo ai sensi del terzo e quarto comma dell' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inseriti dall' articolo 46 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che già non siano state ammesse ai benefici previsti dagli articoli 117 e 137 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
La concessione ed erogazione del contributo di cui al comma precedente ha luogo a cura delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici territorialmente competenti con le modalità di cui ai precedenti articoli 1, ultimo comma, e 2, primo comma.