LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1984, n. 35

Attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 14 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente sgravi contributivi a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/09/1984
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
In attuazione del disposto dell' articolo 14 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri derivanti dalla concessione degli sgravi contributivi previsti all' articolo 2, n. 1, sesto capoverso, della legge 8 agosto 1977, n. 546, a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali che abbiano sede:
a) nei Comuni di cui all' articolo 20 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e all' articolo 11 del decreto - legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;
b) negli altri Comuni indicati a norma dell' articolo 1 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate per effetto degli eventi sismici e che di conseguenza sono state indennizzate, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, con un importo commisurato al 30% del danno accertato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.