LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1984, n. 33

Norme di attuazione dell' articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente i piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie negli ambiti edilizi unitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/08/1984
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 7
 Norma finanziaria
Per le finalità previste dal precedente articolo 6 viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IV - il capitolo 804 con la denominazione << Finanziamento ai Comuni per le spese tecniche relative alla redazione dei piani di ricomposizione e per le spese connesse agli adempimenti amministrativi dei Comuni >>.
Gli stanziamenti da iscriversi al citato capitolo 804 saranno determinati, ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.