LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1984, n. 33

Norme di attuazione dell' articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente i piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie negli ambiti edilizi unitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/08/1984
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 6
 
Le spese tecniche per la redazione dei piani di ricomposizione e quelle connesse agli adempimenti amministrativi del Comune sono a carico della Amministrazione regionale.
A tal fine le spese tecniche sono riconosciute entro il limite delle tariffe professionali vigenti; le altre in conformità alla documentazione presentata dal Comune.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 26, L. R. 13/2000