LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1984, n. 33

Norme di attuazione dell' articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente i piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie negli ambiti edilizi unitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/08/1984
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
I conguagli in denaro previsti nel piano di ricomposizione sono corrisposti dagli interessati al Comune nel termine stabilito dal Comune stesso e comunque non oltre 180 giorni dalla comunicazione e vengono introitati in capitolo appositamente istituito nella parte entrate del bilancio comunale.
Il Comune procede alla liquidazione agli aventi titolo con prelievo dal corrispondente capitolo di spesa pure appositamente istituito nel bilancio comunale.