LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1984, n. 33

Norme di attuazione dell' articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente i piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie negli ambiti edilizi unitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/08/1984
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 
Una volta espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, il Comune con deliberazione del Consiglio comunale, approva in via definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 15, sesto, settimo ed ottavo comma della legge 11 novembre 1982, n. 828, il piano di ricomposizione e, in conformità allo stesso ed alla graduatoria degli interessati, l' assegnazione dei singoli lotti.
L' assegnatario del lotto deve provvedere ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell' immobile di sua pertinenza entro il termine di mesi 18 dalla data di approvazione definitiva del piano di ricomposizione. Tali lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data del loro inizio.
È consentita la proroga di detti termini, per una volta sola, con provvedimento motivato del Sindaco.
Dell' avvenuta approvazione di cui al precedente primo comma è data notizia per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.