LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1984, n. 33

Norme di attuazione dell' articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente i piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie negli ambiti edilizi unitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/08/1984
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
Il piano, unitamente alla graduatoria di cui all' ultimo comma dell' articolo precedente e alla deliberazione consiliare di adozione, viene depositato, a partire dal giorno in cui detta deliberazione è trasmessa al Comitato Provinciale di Controllo di cui alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e sue successive modificazioni e integrazioni, per venti giorni consecutivi presso la segreteria comunale alla libera visione del pubblico; di ciò è dato avviso da parte del Sindaco mediante pubblica affissione.
Entro il periodo di deposito possono essere presentate osservazioni ed opposizioni.
Entro tale termine, gli interessati potranno produrre documentazioni integrative alla documentazione catastale risultante dal piano particolareggiato, comprovante eventuali correzioni alla situazione risultante alla data di approvazione del piano ovvero eventuali permute, cessazioni o compravendite che fossero intervenute successivamente a tale data.
Il Comune si pronuncia, con deliberazione del Consiglio comunale, in via definitiva, entro trenta giorni, sulle osservazioni ed opposizioni pervenute, apportando al piano le eventuali modifiche.
Nel periodo di deposito del piano, il Sindaco rivolge ai soggetti assegnatari in via provvisoria, mediante notificazione nelle forme e per gli effetti previsti dall' articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, l' invito a procedere, entro il termine di 30 giorni dalla avvenuta notifica, alla contrattazione privata a scopo di ricomposizione; nei Comuni che ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e sue successive modificazioni e integrazioni, si sono dotati di piani particolareggiati divenuti esecutivi nei quali siano comprese la ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie e la assegnazione dei lotti ai singoli proprietari per la attuazione di comparti ed ambiti edificatori, le notificazioni già avvenute in applicazione dell' articolo 22 della predetta legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 si considerano sostitutive a tutti gli effetti di quelle previste dal presente articolo; di un tanto si darà atto nella deliberazione consiliare di cui al successivo articolo 4.
I soggetti assegnatari in via provvisoria sono tenuti a comunicare al Comune a mezzo lettera raccomandata, entro il termine di cui al comma precedente, il perfezionamento degli accordi di contrattazione privata; fa fede la data del timbro postale. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato osservazioni od opposizioni al piano entro il termine di deposito previsto dal primo comma, il termine per la comunicazione del perfezionamento degli accordi di contrattazione privata decorre dalla data di comunicazione da parte del Comune della pronuncia sull' osservazione od opposizione presentata.
Inutilmente trascorso tale termine, alle aree interessate vengono applicate le disposizioni di cui al successivo articolo 4.
Nei Comuni dotati di piani particolareggiati, ai sensi della legge regionale 63/1977, divenuti esecutivi, nei quali siano compresi la ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie e l'assegnazione dei lotti ai singoli proprietari per l'attuazione di comparti ed ambiti edificatori, il piano di cui al primo comma per estratto, comprendente anche le aree per pubblica utilità, deve essere notificato dal Sindaco, nelle forme previste dal quinto comma, a tutti i proprietari, compresi quelli subentrati a seguito di regolare compravendita e che non sono beneficiari di provvidenze previste dalla legislazione regionale a seguito degli eventi sismici del 1976, i quali, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, devono comunicare al Comune l'accettazione definitiva del lotto assegnato, già oggetto di intervento di ricostruzione, costruzione e riparazione o non ancora edificato.
L'accettazione di cui sopra sostituisce a tutti gli effetti la contrattazione privata.
Le aree occupate per la realizzazione delle infrastrutture per pubblica utilità e rientranti nel piano di ricomposizione particellare ai sensi del primo comma dell'articolo 2 vengono assegnate in via definitiva al Comune.
Note:
1Aggiunti dopo il settimo comma 3 commi da art. 48, comma 1, L. R. 40/1996