LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1984, n. 33

Norme di attuazione dell' articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente i piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie negli ambiti edilizi unitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/08/1984
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
In tutti i casi in cui nei Comuni delimitati ai sensi della legge 29 maggio 1976, n. 336 e 30 ottobre 1976, n. 730, per la realizzazione - in attuazione di previsioni del piano particolareggiato di ricostruzione - di interventi edilizi da parte di singoli soggetti beneficiari delle provvidenze previste dalla legislazione regionale a seguito del sisma, si rende o si è reso necessario, ai fini edificatori predetti, procedere alla ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie, il Comune predispone l' apposito piano previsto dall' articolo 15, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.