LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO VIII
 Interventi per la ricerca applicata e l' innovazione
tecnologica (art. 28, legge regionale 70/ 83)
Art. 43
 
Allo scopo di adeguare la normativa regionale in materia di sviluppo ed ammodernamento tecnologico dell' apparato produttivo del Friuli - Venezia Giulia, secondo quanto previsto dall' articolo 28 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, il Capo VII - << Interventi a favore delle iniziative di ricerca applicata >> della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 - è sostituito dal seguente:
<< CAPO VII
 Interventi per la ricerca applicata
e l' innovazione tecnologica
Art. 21
 
Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico delle strutture industriali della regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, loro consorzi, e centri e società di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, consorzi fra imprese industriali ed enti pubblici:
a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 70% della spesa necessaria per la realizzazione di progetti di ricerca applicata, destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti;
b) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 30% della spesa necessaria per l' impianto, l' ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo, di laboratori di ricerca applicata aventi come obiettivo la promozione industriale in settori tecnologicamente avanzati ed ad alto e/o qualificato impiego di lavoro. Tale contributo può essere elevato al 50% della spesa necessaria per i laboratori che si insediano nell' Area di ricerca di Trieste.

Art. 22
 
Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche all' apparto produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie industrie e all' artigianato, l' Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a concedere contributi in conto capitale a favore di piccole e medie imprese industriali ed artigianali e loro consorzi per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo nonché per l' acquisizione di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive, sino alla misura massima del 50% delle spese ammissibili e comunque entro il limite di 250 milioni annui;
b) a commissionare e finanziare sino all' intero importo della spesa necessaria, progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e di elevato interesse applicativo per le strutture produttive regionali.

Le ricerche di cui al comma precedente, lettere a) e b), dovranno essere svolte presso laboratori ed istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o presso laboratori ed istituti inclusi nell' albo del Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all' articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Art. 23
 
Le domande di contributo di cui ai precedenti articoli 21 e 22 debbono essere presentate alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, corredate dal preventivo di spesa e dalla documentazione necessaria ad illustrare la rilevanza dell' iniziativa relativamente al tipo, all' operatività ed al contenuto delle ricerche e dei brevetti.
I contributi di cui al precedente comma vengono erogati sulla base di un rendiconto delle spese effettivamente sostenute, corredate da una relazione illustrante gli effetti delle iniziative.
Potranno essere ammesse al contributo anche le domande già presentate ai sensi della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, e dell' articolo 28 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, purché presentino i requisiti di cui al comma precedente, per le sole spese peraltro assunte ed adeguatamente documentate a far data dal 1 aprile 1984. >>

Art. 44
 
Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito con il precedente articolo 43, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 23.000 milioni secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Il predetto onere complessivo di lire 23.000 milioni fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno e precisamente:
- l' onere di cui alla lettera a), fa carico al capitolo 7883, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di complessive lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 8 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7883 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- l' onere di cui alla lettera b), fa carico al capitolo 7884, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di complessive lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 9 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7884 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- l' onere di cui alla lettera c), fa carico al capitolo 7885, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di complessive lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 5.000 milioni per l' anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7885 viene, viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.