Art. 48
In attuazione dell'
articolo 30 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle iniziative di cui all' articolo 1, n. 1) e n. 2) della
legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10:
a) contributi in conto capitale per l' acquisto o la costruzione di immobili, comprese le aree, per la costruzione di opere idrauliche, per l' acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;
b) contributi in conto interessi ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 49
I contributi di cui all' articolo 48, lettera a), possono essere concessi ad enti locali e loro consorzi, a Comunità montane, ad imprese singole o associate comprese le cooperative ed a società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi e Comunità montane, nelle seguenti misure:
a) agli enti locali, loro consorzi e Comunità montane in misura non superiore al 40% della spesa ammissibile;
b) alle imprese singole o associate in misura non superiore al 25% della spesa ammissibile;
c) alle società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi, Comunità montane ed alle cooperative autorizzate a produrre, trasportare e distribuire energia elettrica, in misura non superiore al 30% della spesa ammissibile.
Art. 50
I contributi di cui all' articolo 48, lettera b), possono essere concessi alle imprese singole o associate, comprese le cooperative, ed alle società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi e Comunità montane.
Art. 51
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7926 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per interventi a favore di impianti idroelettrici nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1984 e lire 3.000 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 11 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 7926 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> - del precitato stato di previsione.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 - a decorrere dall' anno 1986 - viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7927 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per interventi a favore di impianti idroelettrici nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali - >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 16 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Gli oneri previsti dalla lettera b) del precedente articolo 48 fanno carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.