LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 1984, n. 18

Norma modificativa della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e ulteriori norme di integrazione e di interpretazione autentica concernenti gli interventi demandati alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/06/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
All' articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Limitatamente al compendio patrimoniale regionale di Fontanabona, all' esecuzione delle opere di riparazione provvede la Segreteria generale straordinaria che, a tal fine, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all' articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, oppure a ricorrere all' istituto della concessione.
Nell' ipotesi di cui al comma precedente saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
I fondi accreditati ai sensi del precedente comma affluiranno alla contabilità speciale istituita dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57. >>.