LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1984, n. 33

Norme di attuazione dell' articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente i piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie negli ambiti edilizi unitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/08/1984
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
Il piano di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori, previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione, una volta individuate le aree necessarie alla formazione dei previsti lotti edificabili, ivi comprese le aree già eventualmente previste nei piani particolareggiati di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle oggetto di intervento pubblico per la realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie, indica le operazioni di modifica di superfici e di trasferimento di capacità edificatorie all'interno del perimetro da ricomporre.
Il piano, oltre alla indicazione dei terreni da ricomporre ai fini predetti, dovrà contenere quanto meno:
a) la indicazione, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, dei diritti reali preesistenti e dei relativi titolari;
b) l' elenco descrittivo delle aree di pubblica utilità e delle servitù prediali richieste dalla ricomposizione, anche se corrispondono a quelle preesistenti;
c) la indicazione dei conguagli e prezzi eventualmente dovuti sulla base dei parametri fissati con la legge 19 agosto 1976, n. 570;
d) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.

Contestualmente al piano è predisposta la graduatoria dei proprietari di cui al terzo comma dell' articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e proposte, in via provvisoria, le assegnazioni ai soggetti suindicati dei previsti lotti da edificare, fatto salvo quanto disposto dal comma quarto del predetto articolo 15.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 47, comma 1, L. R. 40/1996