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Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1983, n. 43

Aggiornamento professionale del personale delle Unità Sanitarie Locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1983
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
330.03 - Formazione professionale

Art. 1
 Stanziamento obbligatorio per l' aggiornamento
professionale del personale
Le Unità Sanitarie Locali iscrivono nel bilancio di previsione annuale, quale spesa obbligatoria, uno stanziamento per l' aggiornamento professionale del personale, nella misura contenuta tra i limiti minimo e massimo che la Giunta regionale determina entro il 15 settembre dell' anno che precede.
Lo stanziamento è finalizzato all' aggiornamento professionale obbligatorio del personale dipendente di cui all' articolo 46 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, del personale convenzionato di cui all' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché alle spese di missione, di viaggio e di eventuale iscrizione per coloro che vengono comandati ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 45 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761. Nella fissazione dei limiti anzidetti la Giunta regionale terrà anche conto degli oneri derivanti dalla applicazione delle modalità previste dall' articolo 48, terzo comma, n. 10, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 2
 Autorizzazione al comando per aggiornamento
tecnico - scientifico
I Comitati di Gestione delle Unità Sanitarie Locali, predispongono periodicamente i programmi delle iniziative di aggiornamento tecnico - scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.
Per la formulazione dei programmi i Comitati di Gestione si avvarranno della collaborazione del Consiglio dei Sanitari, della Università ove è presente e degli Ordini Professionali.
Ai fini del rilascio dell' autorizzazione regionale prevista dall' articolo 45, ultimo comma, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, i programmi di aggiornamento devono essere presentati alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità con le seguenti indicazioni:
a) obiettivi specifici dell' aggiornamento;
b) servizi, reparti o presidi interessati;
c) numero, ruolo e posizione funzionale dei dipendenti che, in relazione all' esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico - scientifico;
d) la quota che si intende impegnare per le spese relative al programma in questione nell' ambito dello stanziamento di cui all' articolo 1.

L' autorizzazione è rilasciata con provvedimento della Giunta regionale che vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Sulla base dell' autorizzazione regionale i Comitati di Gestione adottano i programmi e i relativi provvedimenti di comando.