LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1982, n. 68

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 33
 
Il limite di impegno di lire 50 milioni autorizzato con l' articolo 5, quarto comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 48 viene revocato a decorrere dall' esercizio 1982.
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1989, vengono revocate.
Per le finalità previste dal precedente articolo 20 sono autorizzati, nell' esercizio 1982, un limite di impegno di lire 100 milioni per il settore dell' industria e dell' artigianato, un limite di impegno di lire 45 milioni per il settore del commercio e un limite di impegno di lire 5 milioni per il settore del turismo.
Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
- per il settore dell' industria e dell' artigianato, di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1991;
- per il settore del commercio, di lire 45 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1991;
- per il settore del turismo, di lire 5 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1991.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 vengono istituiti al Titolo II - Sezione IV - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7867 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nei settori dell' industria e dell' artigianato per la riparazione o il rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonché per la ricostituzione delle scorte perdute >> e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984;
- alla Rubrica n. 2 - Direzione del commercio - il capitolo 6352 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nel settore del commercio per la riparazione o il rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonché per la ricostituzione delle scorte perdute >> e con lo stanziamento complessivo di lire 135 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984;
- alla Rubrica n. 11 - il capitolo 8634 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nel settore del turismo per la riparazione o il rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonché per la ricostituzione delle scorte perdute >> e con lo stanziamento complessivo di lire 15 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.
All' onere complessivo di lire 450 milioni di cui ai commi precedenti si provvede come segue: per lire 300 milioni - per il settore dell' industria e dell' artigianato - mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 50 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), e per lire 150 milioni - per i settori del turismo e del commercio - mediante storno - in relazione al disposto di cui al precedente secondo comma - di pari importo dal capitolo 5206 del medesimo stato di previsione.
Le annualità relative ai predetti limiti di impegno, autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1991, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.