LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57

Tutela della salute dei tossicodipendenti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1982
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva

CAPO I
 Generalità
Art. 1
 Finalità
La Regione in collaborazione con le Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali e con gli Enti locali promuove, nel quadro della riorganizzazione e della integrazione dei servizi sociali e sanitari:
a) la conoscenza, ai fini epidemiologici, della realtà socio economica, culturale e sanitaria in relazione ai fenomeni delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo con particolare riferimento alla ricostruzione delle motivazioni e delle esigenze degli utenti;
b) l' elaborazione di progetti obiettivo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo in coordinamento con le altre iniziative regionali per la lotta alle cause di emarginazione e di disadattamento;
c) lo sviluppo di una coscienza sanitaria diffusa in tema di tossicodipendenze e alcoolismo;
d) lo sviluppo e l' attuazione di iniziative per la qualificazione e l' aggiornamento degli operatori in questo settore di attività.

Le sopraindicate attività sono estese anche ai fenomeni del tabagismo e dell' abuso di psicofarmaci.
Art. 2
 Analisi epidemiologica e sistema informativo
L' Assessore regionale all' igiene e alla sanità, sentito il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo, coordina le attività previste dall' articolo 1 della presente legge ed a tal fine impartisce direttive per la raccolta e l' elaborazione dei dati statistici ed epidemiologici. Nella raccolta dei dati deve essere rispettato l' anonimato se richiesto, garantendo con opportuni accorgimenti l' esatto riferimento a uno stesso soggetto di tutte le notizie che lo riguardano.
Tutti i presidi e i servizi sanitari e di assistenza sociale, pubblici e privati, e i sanitari esercenti la libera professione che erogano prestazioni socio sanitarie ad alcoolisti e a tossicodipendenti sono tenuti a trasmettere all' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali i dati richiesti secondo le disposizioni in vigore, utilizzando gli schemi all' uopo predisposti dalla Direzione regionale dell' igiene e della sanità. Sarà cura dell' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali inoltrare i dati alla Regione secondo le modalità dalla medesima stabilite.
L' Assessore all' igiene e alla sanità redige il piano annuale delle rilevazioni statistiche e delle indagini epidemiologiche, analizza i dati raccolti, avvalendosi a tal fine del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo, cura l' ampia diffusione dei dati stessi e ne riferisce annualmente al consiglio regionale anche sulla base di una relazione esplicativa degli aspetti qualitativi dei fenomeni rilevati.
Le Unità locali dei Servizi sanitari e socio - assistenziali possono svolgere, anche di propria iniziativa, ulteriori indagini articolate nel territorio di competenza in collaborazione con le istituzioni e le forze sociali.
Art. 3
 Accesso dei tossicodipendenti e degli alcoolisti
alle strutture del servizio sanitario
I tossicodipendenti e gli alcoolisti hanno diritto di accedere alle cure, alle prestazioni consultoriali, di orientamento, di reinserimento e post - cura e alle misure di ausilio legale e sociale, presso i presidi e servizi delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali e presso tutti gli altri servizi sanitari pubblici ubicati nella regione ovvero presso quelli privati all' uopo convenzionati.
Deve essere garantito, in ogni caso, il diritto alla scelta del luogo di cura, nell' ambito di quelli pubblici o privati convenzionati nei limiti oggettivi della organizzazione dei servizi sanitari.
Le cure sono prestate dai medici convenzionati e normali servizi ambulatoriali territoriali e ospedalieri delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali.
Art. 4
 Formazione e aggiornamento del personale
La Regione, nell' ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di riqualificazione e di aggiornamento per tutto il personale che opera per le finalità previste dalla presente legge ed in particolare per i medici di base, nel rispetto delle competenze statali concernenti il personale del servizio sanitario nazionale e della normativa contrattuale relativa a quello convenzionato.
Tali attività devono essere atte a garantire la necessaria preparazione teorica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti.
Le modalità di svolgimento delle attività, i programmi ed i contenuti formativi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all' articolo 6, su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità di concerto con l' Assessore all' istruzione e alla formazione professionale.
All' esecuzione dei programmi di cui al precedente comma provvedono le Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali anche in forma associata attraverso seminari, giornate di studio, ricerche ed altre iniziative intese altresì a confrontare anche con comandi professionali presso comunità terapeutiche od altre forme di associazionismo con le finalità di cui all' articolo 1 della presente legge sul territorio nazionale, armonizzare ed elevare le varie esperienze di lavoro nonché ad approfondire la conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il personale.