Art. 5
Il personale camerale è iscritto, ai fini del trattamento assistenziale all' Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico ( ENPDEDP ), ai fini del trattamento di quiescenza alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ( CPDEL ), ai fini del trattamento previdenziale all' Istituto nazionale per l' assistenza ai dipendenti degli Enti locali ( INADEL ) o ad altri enti esercitanti funzioni analoghe.
Al personale camerale, che ne faccia domanda entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, verrà corrisposta all' atto del collocamento in quiescenza - ove più favorevole - l' indennità di buonuscita, di cui all' art. 74 del Regolamento del personale camerale, approvato con Decreto Ministeriale 16 marzo 1970.
Analoga facoltà è data, altresì, al personale che, ai sensi dell' articolo 75, secondo comma, del Regolamento suindicato, non abbia chiesto l' iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.