LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 1981, n. 79

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/1981
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia
210.06 - Economia montana
450.02 - Pesca - Acquacoltura

CAPO IV
 Interventi nel settore delle produzioni animali
e dell' acquacoltura
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 11/1985
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 17
Per la lotta contro l' infertilità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli, sull' intero territorio regionale, la Regione si avvale dell' Associazione allevatori del Friuli di Udine, sulla base di una convenzione stipulata tra la Regione stessa, che assume la spesa integrale per la predisposizione e l' attuazione dei programmi di intervento, e la predetta Associazione.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare il 95 per cento delle somme annualmente occorrenti a tale fine all' Associazione allevatori del Friuli di Udine, con l' obbligo da parte di quest' ultima di presentare la documentazione delle spese sostenute entro sei mesi dalle singole anticipazioni.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 42/1995
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 18
I programmi di cui al precedente articolo 17 hanno principalmente per oggetto:
a) lo studio - ricerca per individuare l' entità dei fenomeni, le cause ed i rimedi;
b) il servizio di assistenza tecnica per individuare e correggere le condizioni negative ambientali e specialmente alimentari, utilizzando i laboratori attrezzati per analisi ed esami diagnostici occorrenti;
c) i servizi di assistenza tecnica sanitaria e altri servizi non continuativi o periodici;
d) (ABROGATA);
e) (ABROGATA).

Gli interventi previsti nei programmi saranno estesi a tutti gli allevatori, anche non aderenti alle Associazioni citate nel precedente articolo 17.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 42/1995
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Parole soppresse al primo comma da art. 20, comma 1, L. R. 12/2003
4Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 12, L. R. 30/2007
5Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 19
Per l' attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 18, l' Associazione allevatori del Friuli provvede, in collaborazione con le altre Associazioni provinciali allevatori e con le Associazioni di razza, ad organizzare ed svolgere programmi anche con l' aiuto e per il tramite del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, del Centro regionale di sperimentazione agrario, dell' Università di Udine, dell' Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dell' Associazione friulana tenutari stazioni taurine avvalendosi eventualmente della consulenza di specialisti in materia.
1 bis. L'importo globale degli aiuti concessi ai sensi degli articoli 17 e 18 non può superare l'importo di 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni, intendendo come beneficiario la persona ovvero l'impresa che usufruisce dei servizi di assistenza tecnica.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 42/1995
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Comma 1 bis aggiunto da art. 20, comma 2, L. R. 12/2003
4Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 20
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) e all' Istituto Zooprofilattico sperimentale delle venezie sovvenzioni pari al cento per cento della spesa ammissibile per l' acquisto e l' installazione di attrezzature di laboratorio che, a giudizio degli Uffici della Direzione regionale dell' agricoltura, siano riconosciute necessarie per l' efficace svolgimento dei programmi di cui al precedente articolo 18.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 21
L' Amministrazione regionale è autorizzata a impiegare per le finalità e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 17, 18, 19 e 20 le somme annualmente assegnate dallo Stato per l' attuazione del piano di coordinamento nazionale per il miglioramento della fertilità bovina e contro la mortalità neo - natale dei vitelli in applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 11/1985
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 9/1982
2Quarto comma sostituito da art. 5, secondo comma, L. R. 9/1982
3Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 11/1985
4Parole sostituite al primo comma da art. 14, comma 5, L. R. 6/1996
5L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
6Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010