LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 1981, n. 79

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  27/11/1981
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia
210.06 - Economia montana
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 18
I programmi di cui al precedente articolo 17 hanno principalmente per oggetto:
a) lo studio - ricerca per individuare l' entità dei fenomeni, le cause ed i rimedi;
b) il servizio di assistenza tecnica per individuare e correggere le condizioni negative ambientali e specialmente alimentari, utilizzando i laboratori attrezzati per analisi ed esami diagnostici occorrenti;
c) i servizi di assistenza tecnica sanitaria e altri servizi non continuativi o periodici;
d) (ABROGATA);
e) (ABROGATA).

Gli interventi previsti nei programmi saranno estesi a tutti gli allevatori, anche non aderenti alle Associazioni citate nel precedente articolo 17.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 42/1995
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Parole soppresse al primo comma da art. 20, comma 1, L. R. 12/2003
4Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 12, L. R. 30/2007
5Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.