LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 66

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO VI
 Contributi a favore dei Consorzi provinciali garanzia fidi
fra le piccole imprese industriali della regione ed interventi
straordinari a favore di società cooperative di
produzione e lavoro costituite per la ripresa di attività
produttive
Art. 10
 
Ai Consorzi provinciali garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi per il credito a medio termine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad integrazione delle disponibilità di detti << fondi >>.
Per le modalità e procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi valgono le disposizioni previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.
Art. 11
 
Al fine di favorire l' occupazione e la ripresa di attività produttive nel Friuli - Venezia Giulia l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, un contributo straordinario di lire 300 milioni per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine, garantite dal Consorzio stesso, effettuate da Società cooperative di produzione e lavoro costituite fra i lavoratori rimasti disoccupati a seguito di cessazione dell' attività dell' azienda di appartenenza.
Art. 12
 
I limiti e le modalità dell' intervento per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie previste nel precedente articolo 11 verranno stabiliti con decreto dell' Assessore regionale all' industria e all' artigianato, d' intesa con l' Assessore regionale al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 13
 
Al fine di favorire l' occupazione e la ripresa di attività produttive l' Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 300 milioni ad integrazione del fondo rischi costituito dal Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
Art. 14
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 10 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI, viene istituito il capitolo 7864 con la denominazione: << Contributi ai Consorzi provinciali garanzia fidi tra le piccole imprese industriali per l' integrazione dei fondi di garanzia collettiva fidi per il credito a medio termine >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.
Art. 15
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 11 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7865 con la denominazione: << Contributo straordinario al Consorzio regionale di garanzia fidi per l' abbattimento degli interessi delle operazioni bancarie a breve termine effettuate da Società cooperative di produzione e lavoro costituite fra i lavori disoccupati >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dall' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.
Art. 16
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 13 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7866 con la denominazione: << Contributo straordinario ad integrazione del fondo rischi costituito dal Consorzio regionale di garanzia fidi >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.