A decorrere dal 1 gennaio 1982, i titolari ed i gestori provvisori delle farmacie sono tenuti al pagamento della tassa annuale di ispezione nelle seguenti misure:
1) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti Lire 6.000;
2) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e non ai 10.000 abitanti Lire 8.000;
3) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e non ai 15.000 abitanti Lire 10.000;
4) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e non ai 40.000 abitanti Lire 15.000;
5) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e non ai 100.000 abitanti Lire 20.000;
6) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e non ai 200.000 abitanti Lire 25.000;
7) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 200.000 abitanti Lire 30.000.
La popolazione va calcolata in base ai risultati dell' ultimo censimento.