LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1981, n. 55

Modifiche ed integrazione della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, concernente: << Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978, n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641 e trasferiti alla Regione >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.11 - Enti soppressi

Art. 3
 
Il primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, è così sostituito:
<< Al fine di assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere e mantenere in servizio, con contratto a termine, in deroga alle norme vigenti, anche per periodi superiori nel massimo ai giorni 180, ma comunque per una durata non superiore al 31 dicembre 1981, il personale strettamente necessario per sovvenire alle esigenze relative e ciò a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPR 18 dicembre 1979, n. 839. >>.