LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 54

Decorrenza delle norme di cui agli articoli 21 e 25 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
Le indennità previste all' articolo 21, quarto e quinto comma, e all' articolo 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono attribuite a decorrere dal 1 gennaio 1981.