LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 212
 
In attesa che con la legge di riforma dell' Amministrazione regionale sia disciplinato l' istituto delle funzioni superiori, al personale con qualifica di consigliere che, con provvedimento formale, svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo superiore ai trenta giorni consecutivi nell' arco dell' anno, funzioni dirigenziali per le quali sia prevista la relativa indennità, è attribuita, a decorrere dal trentunesimo giorno e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l' indennità medesima, proporzionalmente al periodo di svolgimento delle funzioni. Ai fini della sospensione di detta indennità si applica la norma di cui al VI comma dell' art. 21.