LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 104
Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio della onnicomprensività e della chiarezza retributiva.
I livelli retributivi iniziali annui lordi per le singole qualifiche funzionali sono quelli previsti dalla Tabella B allegata alla presente legge.
Al personale regionale in attività di servizio è attribuito, con effetto dal 1 gennaio 1985, a titolo di salario individuale per l' anzianità maturata nel biennio precedente, un importo la cui misura annua lorda è indicata per ciascuna qualifica funzionale nell' allegata Tabella C.
Per il personale assunto o inquadrato nel corso del biennio di maturazione del salario individuale di anzianità di cui al precedente terzo comma, il beneficio suddetto viene attribuito, a decorrere dal 1 gennaio successivo al compimento del biennio stesso, rapportando il relativo importo annuo lordo al numero dei mesi trascorsi in servizio. Le frazioni superiori ai quindici giorni vengono computate come mese intero.
Gli importi di cui ai precedenti commi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
Qualora il successivo rinnovo contrattuale non trovi attuazione nel corso del biennio di maturazione, al personale regionale verrà corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio successivo al compimento del biennio stesso, il beneficio del salario individuale di anzianità nelle misure e con le modalità indicate dei precedenti terzo e quarto comma e dal precedente articolo 38, quinto comma, della presente legge.
Al personale regionale, in aggiunta allo stipendio, competono:
- la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno in misura pari ad 1/12 dell' importo annuo dello stipendio in godimento all' 1 dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell' anno;
- l'istituto di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, nella misura e con le modalità ivi contenute;
- l' indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.
L' anticipazione degli scatti biennali per nascita di figli è concessa, secondo le disposizioni già previste per gli impiegati civili dello Stato, nella misura del 2,50% del livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
La norma di cui al comma precedente si applica anche in caso di adozione.
Al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta una maggiorazione pari al 2,50% del livello iniziale retributivo della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
Al personale regionale non competono gettoni o indennità comunque denominati, salvo quanto previsto dalla presente legge, per la partecipazione agli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali.
Al personale regionale, chiamato a far parte di organi collegiali, permanenti o temporanei, non operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali, comprese le Commissioni d' esame, qualora la nomina o le procedure di designazione relative avvengano con riferimento alla carica, alle specifiche funzioni o all' incarico dal personale medesimo svolti o rivestiti nell' Amministrazione regionale, ovvero per prestazioni comunque rese in rappresentanza e nell' interesse della stessa, non compete alcun compenso, gettone o indennità qualora previsti e comunque denominati.
L' importo del compenso, gettone o indennità eventualmente dovuti dagli enti, società, aziende e amministrazioni come corrispettivo delle prestazioni rese dal dipendente regionale deve venire erogato direttamente in conto entrate alla Regione.
Nei casi in cui il personale regionale sia chiamato a far parte degli organi collegiali di cui al precedente dodicesimo comma in qualità di esperto, con riferimento alle qualità professionali possedute, ha diritto ai compensi, gettoni o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi. Per il personale regionale non designato dalla Giunta regionale resta fermo quanto disposto dall' articolo 111 della presente legge.
Note:
1Settimo comma interpretato da art. 9, L. R. 81/1982
2Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 8, primo comma, L. R. 54/1983
3Secondo comma sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 49/1984
4Sostituito il terzo comma con 4 commi da art. 7, primo comma, L. R. 49/1984
5Quinto comma sostituito da art. 7, secondo comma, L. R. 49/1984
6Settimo comma sostituito da art. 7, terzo comma, L. R. 49/1984
7Aggiunti dopo l'ottavo comma 3 commi da art. 8, primo comma, L. R. 49/1984
8Quarto comma sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 33/1987
9Sesto comma sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 33/1987
10Integrata la disciplina del terzo comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
11Integrata la disciplina del quarto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
12Integrata la disciplina del quinto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
13Integrata la disciplina del sesto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
14Integrata la disciplina del sesto comma da art. 1, comma 5, L. R. 19/1996
15Parole aggiunte al settimo comma da art. 1, comma 10, L. R. 19/1996
16Ai sensi dell' articolo 11, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo al biennio economico 1994-95 e 1996-97, escluso il personale dirigenziale, la cui stipula e' stata autorizzata con D.G. n. 1245 del 24.4.1997, sono disapplicati il sesto, ottavo, nono e decimo comma.
17Ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza", autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dalla data della medesima stipula sono disapplicati i commi sesto, ottavo, nono e decimo.