LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 209
 
Ai fini del trattamento di quiescenza, i predetti dipendenti, professionisti o pubblicisti, mantengono l' iscrizione alla CPDEL, secondo quanto previsto dall' articolo 136 della presente legge per il restante personale regionale. Per gli stessi fini, i dipendenti giornalisti professionisti, ai quali viene attribuito, ai sensi dell' articolo 206, lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto nazionale del lavoro giornalistico, possono, a domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la iscrizione all' Istituto Nazionale previdenza giornalisti italiani, Giovanni Amendola, come previsto dall' articolo 167 della presente legge.