LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 186
 
Per il personale che sia cessato dal servizio nel corso dell' anno 1979 e che sia stato riammesso in servizio nel corso dell' anno 1980, ai sensi dell' articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, lo stipendio è determinato, a decorrere dalla data di riammissione in servizio, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla data di cessazione, determinato ai sensi del secondo comma dell' articolo 176;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29, detratto l' importo dell' aumento contrattuale attribuito per l' anno 1979.
L' anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 alla data di cessazione dal servizio è considerata utile per il conseguimento della successiva classe di stipendio e per l' applicazione della norma di cui all' ultimo comma dell' articolo 176.